PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, di seguito denominata «legge n. 425 del 1997», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e disciplina). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge tramite due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame di cui all'articolo 4, una terza prova scritta a carattere nazionale e un colloquio».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge n. 425 del 1997 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:

          a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

          b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre

 

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2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

      2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
      3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
      4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni

 

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devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza in tale comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale deve essere presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
      5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono avere cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
      6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4 e 5.
      7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell'insegnamento dell'educazione fisica».

      2. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009

 

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continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      3. A partire dall'anno scolastico 2007/2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare le competenze nella lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scritto-grafica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono predisposti dalle commissioni d\`esame di cui all'articolo 4, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.
      2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma l, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni d'esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o

 

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multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; accerta, altresì, i livelli di padronanza della lingua inglese e della eventuale seconda lingua comunitaria.
      3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno anche attraverso documentate attività multidisciplinari e interdisciplinari di ricerca o di laboratorio presentate dall'alunno stesso.
      4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
      5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
      6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
      7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
 

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d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      ««Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per le tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute e da un presidente esterno.
      2. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della propria commissione d'esame.
      3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e il colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
      4. A ogni commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato

 

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è abbinata a una commissione di istituto statale.
      5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.
      6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale e provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
      7. Nell'ambito dello svolgimento delle attività ispettive di competenza del Ministero della pubblica istruzione, sono assicurati la sistematica e costante verifica e il monitoraggio sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi».